La Polizia Postale ha concluso l'operazione denominata "New generations" con cui ha fermato diversi soggetti che avevano lanciato perfino un cyber attacco al portale del Commissariato Online. La Polizia di Stato ha portato a termine un'articolata operazione, che ha permesso di individuare i componenti di due gruppi criminali responsabili di decine di attacchi ai danni dei sistemi informatici di infrastrutture critiche, siti istituzionali e aziende private del paese. In totale sono 15 le persone denunciate dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, nel corso delle attività coordinate dalle Procure della Repubblica di Roma, Perugia e di quelle presso il Tribunale per i minorenni sempre del capoluogo umbro.
Per proteggersi dalle minacce è utile informarsi sui rischi che si corrono e possedere nozioni di base sulle misure d'adottare.
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Operazione New generations: Polizia Postale ferma due crew hacker
La Polizia Postale ha concluso l'operazione denominata "New generations" con cui ha fermato diversi soggetti che avevano lanciato perfino un cyber attacco al portale del Commissariato Online. La Polizia di Stato ha portato a termine un'articolata operazione, che ha permesso di individuare i componenti di due gruppi criminali responsabili di decine di attacchi ai danni dei sistemi informatici di infrastrutture critiche, siti istituzionali e aziende private del paese. In totale sono 15 le persone denunciate dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, nel corso delle attività coordinate dalle Procure della Repubblica di Roma, Perugia e di quelle presso il Tribunale per i minorenni sempre del capoluogo umbro.
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Usa, aumenta l'attività di snooping su e-mail e social network senza mandato
Per lottare contro la criminalità le autorità degli Stati Uniti in grado di spiare le attività e-mail, l'instant messaging, e le attività su Facebook, Twitter, Google Plus e gli altri social network in tempo reale, non solo senza il permesso dell'utente, ma senza nemmeno la richiesta di un mandato. E, secondo l'American Civil Liberties Union (ACLU), questo accesso in tempo reale dagli investigatori federali delle attività online è in aumento.
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Spam: prima condanna in Italia per trattamento dati personali
L'amministratore delegato e il direttore finanziario di Buongiorno sono stati condannati alla pena sospensiva di nove mesi di reclusione per trattamento illecito di dati personali. E' quanto si legge in una nota della società attiva nel mobile entertainment, che fa riferimento ad una notizia di stampa. L'AD Andrea Casalini e il direttore finanziario Carlo Frigato sono stati condannati sulla base di una denuncia, presentata nel 2004, da Clever, titolare della newsletter 'Fuorissimo'.
La settima sezione penale del tribunale di Milano ha condannato a 9 mesi di reclusione due rappresentanti della società di telecomunicazioni Buongiorno Vitaminic spa accusati di spamming pubblicitario. Erano stati denunciati dal gestore del sito di barzellette Fuorissimo.com, Gianluca Castamagna, in qualità di legittimo detentore dei 457.058 indirizzi email di utenti iscritti alla sua newletter che sarebbero stati clonati dalla società quotata in borsa. Buongiorno Vitaminic aveva inviato email a 180mila degli iscritti a Fuorissimo, dopo che nel 2004 Costamagna aveva disattivato il servizio.
Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero Francesco Cajani, nel 2001 Costamagna aveva stipulato un contratto con la spa per la gestione del database della sua newsletter chiamata «Fuorissimo day». Si trattava di messaggi di posta elettronica dal contenuto umoristico da inviare, a cadenza bisettimanale, agli utenti che si erano iscritti attraverso il sito. I due responsabili della società però, come riportato nella richiesta di rinvio a giudizio, anche dopo la risoluzione del contratto con il gestore del sito, avevano continuato a «recapitare» al «39% degli iscritti alla lista Fuorissimo», ossia circa 180mila utenti, «altre newsletter non richieste (in particolare quella denominata "What's new", che pubblicizzava le novità dei servizi di Buongiorno Vitaminic»).
Di qui la denuncia presentata da Castamagna, assistito dagli avvocati Alessia Sorgato del foro di Milano e Marco Cuniberti del foro di Mondivì, secondo i quali «un indirizzo email è un dato personale protetto da privacy e per utilizzarlo ci vuole il consenso informato, espresso e libero». La lista degli indirizzi «rubati» era poi stata trovata dagli investigatori nel portatile di un dipendente della società convocato in Procura per un interrogatorio.
La sentenza è stata emessa Giovedì scorso dal giudice della settima sezione penale che ha condannato l'amministratore delegato della spa Andrea Casalini e il responsabile del trattamento dei dati informatici Carlo Giuseppe Frigato per trattamento illecito di dati personali, ma li ha assolti da quello di frode informatica con la formula «perché il fatto non sussiste». Il giudice ha concesso loro le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.
Si tratta della prima condanna per attività di questo tipo. «Buongiorno S.p.A. - fanno sapere dalla società - prende atto della decisione del Tribunale, pur sottolineando che le accuse mosse da Clever (cadute in parte già nel corso delle indagini) sono state tutte ritenute infondate e che l'ipotizzato trattamento illecito dei dati appare fondato su una diversa lettura del rapporto contrattuale in essere all'epoca tra Buongiorno e Clever, piuttosto che su una accertata attività dolosa da parte dei manager di Buongiorno i quali, per questa ragione, preannunciano l'intenzione di proporre appello».
Va detto che Buongiorno Vitaminic anche negli anni passati ha affrontato polemiche per l'accusa di spam, anche se finora mai si era arrivati a una sentenza penale. È del 2005, per esempio, un provvedimento del Garante della Privacy che condannava l'azienda a risarcire utenti, per e-mail non richieste. Nel 2006 ha vietato invece a Buongiorno «ogni ulteriore trattamento illecito dei dati di utenti» registrati ad alcuni servizi internet. Lo spamming è a tutti gli effetti vietato per legge, poiché viola il Codice in materia di protezione dei dati personali. È possibile invece inviare messaggi di tipo informativo o pubblicitario se i destinatari sono stati preventivamente informati e hanno manifestato espressamente il loro consenso.
Messaggi offensivi su Facebook: scatta la condanna al risarcimento del danno
Facebook è il luogo frequentato da milioni di persone di ogni genere ed età. Spesso si creano situazioni incresciose che possono sfociare in insulti e offese anche gravi. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. E’ tenuto al risarcimento del danno colui che lede la reputazione, l’onore o il decoro di una persona mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network “Facebook”.
Lo ha deciso il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, con la sentenza 2 marzo 2010, che è stata la prima in Italia, a trattare di uno dei siti di condivisione più popolari al mondo. In particolare la recente sentenza ha visto il Tribunale civile di Monza condannare un soggetto al pagamento di Euro 15.000,00 (oltre spese legali) per aver leso la reputazione, l’onore e il decoro di una persona mediante l’invio di un messaggio tramite il social network “Facebook”.
Tribunale di Monza
Sezione IV Civile
Sentenza 2 marzo 2010, n. 770
Repubblica ItalianaIn nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione IV Civile
Il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, in persona del magistrato dott. PIERO CALABRO’
in funzione di Giudice Unico
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n.4456/09, promossa con atto di citazione notificato in data 12.3.2009
da
F. B., rappresentata e difesa dagli avvocati M.Costantin e R.Mandelli, presso lo studio dei quali in Meda largo Europa n.7 ha eletto domicilio.....………...........................................................PARTE ATTRICE
contro
T. P., rappresentato e difeso dagli avvocati S.Paganessi, G.Violini e C.Dehò, presso lo studio della quale in Monza via Magellano n.38 ha eletto domicilio.............................................
PARTE CONVENUTA
Oggetto della causa : risarcimento danni da fatto illecito
All’udienza del 22.12.2009 i procuratori delle parti precisavano le
CONCLUSIONI
come da n.3 fogli vistati dal G.U. ed allegati al processo verbale
Il caso.
Tizia, portatrice di una particolare tipologia di strabismo, definita “esotropia congenita”, conosce Caio, tramite “Facebook”, con il quale incomincia una vera e propria relazione sentimentale. Il ragazzo, evidentemente assillato dalle continue e pressanti attenzioni della donna, decide di inviare a quest’ultima, sempre mediante l’utilizzo del social network in questione, un messaggio, ben visibile da altri utenti, con il quale, oltre ad intimarle di cessare ogni rapporto con il medesimo, non solo infieriva sull’aspetto fisico della giovane, ma rendeva palesi determinati gusti sessuali di quest’ultima, ledendo, in tal modo, la reputazione, l’onore ed il decoro della ragazza. Per tale motivo, Caia decide di adire le vie legali, chiedendo al magistrato il risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione subita.
Facebook consente agli utenti di fruire di alcuni servizi tra i quali l’invio e la ricezione di messaggi, fino alla possibilità di scrivere sulla bacheca di altri amici, decidendo di impostare diversi livelli di condivisione di tali informazioni. E’ evidente di come gli utenti del social network siano consapevoli del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate in rete, anche indipendentemente dal loro consenso. E’ quello che accade mediante lo strumento del “tagging”, il quale permette al soggetto “taggato” di copiare fotografie, video e messaggi pubblicati all’interno delle bacheche o profili altrui.
Come rilevato dal Tribunale di Monza, sebbene il sito offra ai soggetti iscritti grandi possibilità di relazionarsi con gli altri, molti sono i rischi delle “potenziali esondazioni dei contenuti che vi si inseriscono”, contenuti il più delle volte sottratti alla disponibilità dell’autore per effetto della procedura appena accennata. L’istituto del danno non patrimoniale è, probabilmente, quello che più di ogni altro, negli ultimi anni ha visto un progressivo innalzamento dell’attenzione da parte della giurisprudenza, in particolare di legittimità.
Sul punto, il Tribunale di Monza, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità, precisa come nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive – tra i vari pregiudizi non patrimoniali – un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento” (Cass. Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26975).
Secondo il giudice territoriale, nella specie deve essere affermata la risarcibilità del danno morale soggettivo, quest’ultimo inteso come “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, ovvero come insieme delle sofferenze inflitte alla danneggiata dall’evento dannoso, del tutto indipendentemente dalla rilevanza penalistica del fatto. Rilevanza che, secondo il giudice, si potrebbe ravvisare nel fatto sussumibile nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 594 (ingiuria) e, soprattutto all’art. 595 (diffamazione) c.p. «alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe ad ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging». A questa pagina trovate la sentenza completa. Fonte: Altalex
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