Una sentenza della Corte europea di Giustizia stabilisce che Google debba rispettare il Diritto all'oblio, il diritto di essere dimenticati. Così, nel caso in cui, a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l'elenco di risultati mostra un link verso una pagina Web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore oppure, qualora questi non dia seguito alla sua domanda, adire le autorità competenti per ottenere, in presenza di determinate condizioni, la soppressione di tale link dall'elenco di risultati.
Per proteggersi dalle minacce è utile informarsi sui rischi che si corrono e possedere nozioni di base sulle misure d'adottare.
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Cassazione: phishing non è reato di riciclaggio, sconfitta per contrasto
Mentre non si contano più ormai le truffe informatiche - in continua evoluzione vista la diffusione dei social network - la giustizia, sul piano del contrasto, fa un passo indietro: contribuire al trasferimento di denaro rubato online utilizzando il sistema del “phishing”, infatti, non è un reato. A stabilirlo la seconda sezione della Cassazione, che con la sentenza 25960 ha assolto due imprenditori palermitani, Vincenzo e Fabrizio Oliveri, padre e figlio di 64 e 32 anni, dall'accusa di riciclaggio.
I due erano stati condannati sia dal Gup che in Corte d'appello, a Palermo, a un anno e quattro mesi di reclusione: poiche' il phishing rappresenta una fattispecie non contemplata dal nostro ordinamento giuridico, la sentenza del giudice Daniela Troja, del 21 aprile 2009, aveva rappresentato l'unico precedente giurisprudenziale di rilievo nei confronti dei tanti utenti della rete che partecipano al "gioco". Ora pero' la Suprema Corte ha stabilito che per integrare il reato di riciclaggio occorre il dolo e non basta la "colpa con previsione".
Le condanne sono state cosi' annullate senza rinvio. Una mancanza che per il Codacons rappresenta “l’ennesima sconfitta nella già scarsa lotta al phishing”. “Ogni giorno - spiegano dall’associazione - milioni di utenti ricevono decine di mail contraffatte senza che nessuno riesca ad arrestare queste persone. Si tratta, infatti, di un fenomeno criminale in crescita. Rispetto a un fenomeno così vasto i processi fatti e i truffatori assicurati alla giustizia sono pochissimi”. Il phisher invia una mail che riprende nella grafica e nel contenuto un’istituzione conosciuta dalla vittima, come ad esempio la propria banca.
Nella maggior parte dei casi si comunica un problema tecnico verificatosi con il proprio conto corrente oppure un’offerta in denaro e viene chiesta una verifica dei propri dati. Vengono così gettati milioni di “ami” nella rete nella speranza che qualcuno finisca per abboccare, a quel punto dal conto corrente online vengono rubate somme di denaro e depositate provvisoriamente in conti correnti messi a disposizione da alcuni utenti complici che si impegnano a ritrasmetterli dopo qualche giorno alle aziende indicate dai truffatori.
I messaggi e i "contratti di lavoro" sono spesso in un italiano molto approssimativo, contengono condizioni improbabili ed e' davvero difficile prestargli fede: per questo il Gup Troja e la Corte d'appello non avevano creduto all' "ingenuita'" e alla buona fede degli Oliveri, che avevano per due volte trasmesso a utenti russi somme attorno ai 3.000 euro, di cui i due imputati ignoravano la provenienza, ma che erano state in realta' abusivamente prelevate dal conto di un'associazione sportiva di Bologna, la Ads Sport Insieme.
Gli avvocati Vincenzo Giambruno e Alessandro Martorana hanno dimostrato che il contratto aveva le parvenze di una "cosa seria", dato che uno dei vettori era la Western Union, ma la Cassazione ha comunque ritenuto che di riciclaggio si possa parlare solo di fronte a un "atteggiamento doloso della volonta'", cioe' alla "consapevolezza concreta della provenienza da delitto del denaro transitato sui conti correnti". Una complicità favorita dal vuoto legislativo in materia e che molti hanno sfruttato offrendo un ponte legale ai truffatori. Un aiuto prezioso perché la maggior parte delle azioni illegali provengono da paesi dell’est Europa. Fonti: La Stampa | AGI
Il nuovo sistema antispam di Facebook ha ridotto lo spam del 95%
Facebook ha rivendicato una grande vittoria nella guerra contro lo spam: una corte federale di San Jose, in California, ha deciso questa settimana a favore del social network, il blocco permanente del sito dello spammer Philip Porembski e gli ha ordinato di pagare 360,5 milioni dollari in danni punitivi per l'azienda. Grazie al nuovo sistema antispam i vertici del social network dichiarano che lo spam su Facebook è stato ridotto del 95% nel 2010.
La società Porembski's, PP Web Services LLC, aveva dirottato più di 160.000 account di Facebook e inviati oltre 7,2 milioni di messaggi spam agli utenti del social network. Queste missive inclusi i link che rimandavano a siti di phishing, avevano chiesto ai destinatari le informazioni di login Facebook. I dati sono stati poi utilizzati per inviare spam a tutti gli amici dell'utente. Alcuni dei comunicati reindirizzavano gli utenti a siti sui quali Porembski ha guadagnato da commissioni di affiliazione.
Facebook ha ricevuto oltre 8.000 denunce di spam Porembski, e almeno 4.500 persone hanno chiuso i loro account sul social network a causa di questo spamming. Tutti questi messaggi hanno creato una traccia digitale che ha portato le forze dell'ordine ad individuare il computer Porembski a Sacramento, che conteneva informazioni di accesso per gli utenti di Facebook, più gli script automatici di spamming. Tutto ciò che ne è seguito dalla individuazione di Porembski è stato focalizzato sulla messa fuori business dello spam per sempre.
Lui probabilmente non potrà permettersi il pagamento della multa di 360 milioni dollari, ma tale sentenza permette a Facebook di mettere un vincolo su tutti i suoi passati, presenti e futuri redditi. E mentre è andata bene a Porembski che sembra aver guadagnato un sacco di soldi, Facebook ha vinto più di due volte tanto nella più grande sentenza mai emessa contro uno spammer, preso atto nel Guinness dei Primati : 873 milioni dollari la sentenza contro Adam Guerbuez e Atlantis Blue Capital. Il social network ha avuto anche la seconda più grande vittoria, 711 milioni dollari sentenza contro Sanford Wallace, che le persone nel business consideravano il re originale dello spam.
Ancora una volta, questo tipo di vittoria non comporta agli spammer di contrarre mutui per pagare Facebook, ma consente piuttosto al social network di legare le finanze dei malfattori a tempo indeterminato. Il CTO di Facebook Bret Taylor ha detto che la società ha cercherà di ridurre lo spam nel sistema fino in fondo. Tale spam è diminuito del 95% nel 2010. Questo è un risultato impressionante. Ma i retroscena di come l'azienda sia riuscita a compiere un'impresa di tale portata, spinge a delle riflessioni che potrebbero rivelare la chiave per cui Facebook continuerà a crescere in modo efficiente.
Dopo le numerose segnalazioni da parte di utenti scontenti dei continui messaggi provenienti da applicazioni troppo invasive, come FarmVille o Mafia Wars, i vertici del social network hanno deciso di intraprendere una strada ben definita: piuttosto che stilare un elenco di regole da rispettare per la realizzazione di applicazioni da lanciare in Facebook, è stato realizzato un sistema in grado di determinare in maniera del tutto automatica la natura dei messaggi inviati agli utenti, provvedendo a filtrare quelli individuabili come spam.
Tale sistema risulta basato sul tracciamento delle operazioni eseguite dai navigatori, le cui reazioni ai messaggi ricevuti forniscono i dati al sistema antispam: trattasi di tanti segnali da parte degli utenti in grado di far comprendere all’algoritmo realizzato dagli sviluppatori se un determinato messaggio risulta essere sgradito ad un consistente numero di utenti. In particolare, il sistema tiene traccia se i destinatari nascondono certi messaggi o li segnalano come spam, o se si clicca su "Like" per vedere un messaggio, un commento, o se effettivamente bisogna cliccare per vedere l'applicazione stessa.
"Dall'uso di un gruppo di segnali del genere, siamo in grado di dedurre la probabilità che si tratta d'un messaggio di alta qualità," ha dichiarato Taylor. Oppure, in alternativa, se è di bassa qualità. Se troppi destinatari nascondono un messaggio o lo marchiano come spam, Facebook inizia a bloccarlo automaticamente. Nel caso in cui poi dovesse essere individuata un’applicazione esclusivamente creata per inviare messaggi di spam, il sistema di filtraggio provvede automaticamente a bloccarla e a contattare lo sviluppatore invitandolo a rientrare sulle regole imposte dalle linee guida di Facebook.
La decisione di adottare tale soluzione ha suscitato molti dubbi tra i vertici di Facebook, ma si è rivelata vincente. La situazione negli ultimi anni è degenerata in una continua ricerca da parte degli utenti di metodi utili a bloccare le notifiche provenienti da un sempre più elevato numero di applicazioni indiscrete. Ad essere incriminati in maniera particolare sono i giochi, i cui sviluppatori cercano di arruolare nuovi utenti tramite il continuo invio di notifiche il più delle volte cestinati dai relativi destinatari.
Lo spam indirizzato a Facebook consisteva in quei fastidiosi messaggi da parte di Farmville o Mafia Wars che venivano utilizzati per inquinare i newsfeed degli utenti. E mentre alcuni sviluppatori di applicazioni non possono crescere velocemente come facevano in passato, l'esperienza di CityVille (che ha raggiunto incredibilmente 100 milioni di utenti in soli 43 giorni) dimostra che ci sono ancora modi per consentire una crescita virale senza essere eccessivamente fastidiosi. Tutto ciò fa ben sperare Facebook. Si potranno creare esperienze migliori, riducendo al minimo il consumo delle proprie risorse, e cio permetterà' di crescere più velocemente, ottenendo più lealtà dai suoi utenti e sviluppatori.
Cassazione: lo stalking è reato anche su Facebook, aumentano i casi
Non solo pedinamenti e chiamate a ogni ora del giorno, adesso, tra le minacce degli stalker rientrano anche i messaggi scritti su Facebook. A stabilirlo è la Cassazione che ha confermato oggi i domiciliari, disposti dal Tribunale di Potenza, per un giovane accusato di “atti persecutori” ai danni dell’ex fidanzata. Per la Suprema Corte, infatti, la "condotta persecutoria e assillante" fatta attraverso il social network costituisce una vera e propria molestia. Per Adoc, che da tempo si occupa di casi simili, il fenomeno del cyberstalking va sempre più aumentando.
Rischia di essere sottoposto a una misura cautelare chi invia messaggi molesti all'ex fidanzata tramite Facebook. La "condotta persecutoria e assillante" fatta nei confronti di una persona attraverso lo strumento di Facebook, dice la Cassazione, costituisce una vera e propria molestia punibile in base al nuovo reato di stalking introdotto dall'art. 612 bis c.p. In questo modo la Sesta Sezione penale ha confermato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Paolo D., un giovane della provincia di Potenza che, non riuscendo a darsi pace per la fine della relazione con Nicoletta I., aveva iniziato a molestarla sistematicamente in tutte le forme, inclusi i messaggi su Facebook. La condotta persecutoria, ricostruisce la sentenza 32404, andava avanti dal luglio 2006, data in cui Nicoletta I. aveva detto basta alla relazione.
Da qui l'atteggiamento molesto sempre più pressante di Paolo D. che aveva preso a molestare la ex anche in ufficio tramite Facebook dove aveva fatto arrivare perfino un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna. Denunciato, il Tribunale di Lagonegro, nel febbraio 2010, aveva inflitto a Paolo D. gli arresti domiciliari. L'indagato ha fatto ricorso senza successo in Cassazione sostenendo tra le altre cose che in maniera illegittima era stato descritto dai giudici come uno 'stalker'. Piazza Cavour ha dichiarato inammissibile il ricorso di Paolo D. e ha evidenziato che legittimamente il giudice del grado precedente ha ravvisato stalking in questo tipo di condotta "persecutoria e ossessionante portata avanti dall'indagato tramite Facebook". Paolo D. dovrà sborsare anche mille euro in favore della cassa delle ammende.
Non solo su Facebook, il cyberstalking è presente in tutti i social network maggiormente utilizzati e nei blog personali, rappresentando circa il 15% dei casi di stalking trattati dagli sportelli anti-stalking dell'Adoc - dichiara Carlo Pileri, Presidente dell'Adoc - la Cassazione ha giustamente e finalmente riconosciuto come fattispecie di reato di stalking la condotta persecutoria e assillante operata via web. L'Adoc già da tempo sta trattando casi del genere, che sono purtroppo un fenomeno in aumento, nell'ultimo anno è stato registrato un incremento del 5% di condotte persecutorie e assillanti operate in questo modo. Un caso molto grave di stalking sui social network è rappresentato dalla creazione di pagine false, in questo caso le opinioni espresse o le foto condivise dal falso proprietario potrebbero provocare un forte disagio sociale alla vittima, tanto da sfociare in stress, ansia o depressione.
Non solo social network e blog, altre forme diffuse di stalking telematico sono rappresentate dalla posta elettronica, mezzo utilizzato soprattutto per insulti e diffamazioni e che concerne il 25% dei casi di stalking, e dal furto d'identità o di personalità (20% dei casi), che può avere conseguenze gravi anche sul piano economico, o l'essere sommersi da valanghe di comunicazioni commerciali. L’Osservatorio Nazionale dello Stalking, ha svolto un sondaggio su un campione di 600 persone, 50% uomini e 50% donne, fra i 18 e i 60 anni, in tutte le regioni italiane. Impressionanti i risultati: «Nella Regione Lombardia, per esempio, il fenomeno dello stalking riguarda circa il 19% sulla popolazione, dato che sale al 21% a Milano». Le persone molestate sono per il 75-80% donne. Per prenotare un incontro presso lo sportello gli interessati possono chiamare il numero unico nazionale 06.44.24.65.73 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19.
Fonti: http://www.adnkronos.com/IGN/ - http://www.helpconsumatori.it/ - http://milano.corriere.it/
Rischia di essere sottoposto a una misura cautelare chi invia messaggi molesti all'ex fidanzata tramite Facebook. La "condotta persecutoria e assillante" fatta nei confronti di una persona attraverso lo strumento di Facebook, dice la Cassazione, costituisce una vera e propria molestia punibile in base al nuovo reato di stalking introdotto dall'art. 612 bis c.p. In questo modo la Sesta Sezione penale ha confermato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Paolo D., un giovane della provincia di Potenza che, non riuscendo a darsi pace per la fine della relazione con Nicoletta I., aveva iniziato a molestarla sistematicamente in tutte le forme, inclusi i messaggi su Facebook. La condotta persecutoria, ricostruisce la sentenza 32404, andava avanti dal luglio 2006, data in cui Nicoletta I. aveva detto basta alla relazione.
Da qui l'atteggiamento molesto sempre più pressante di Paolo D. che aveva preso a molestare la ex anche in ufficio tramite Facebook dove aveva fatto arrivare perfino un filmato che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna. Denunciato, il Tribunale di Lagonegro, nel febbraio 2010, aveva inflitto a Paolo D. gli arresti domiciliari. L'indagato ha fatto ricorso senza successo in Cassazione sostenendo tra le altre cose che in maniera illegittima era stato descritto dai giudici come uno 'stalker'. Piazza Cavour ha dichiarato inammissibile il ricorso di Paolo D. e ha evidenziato che legittimamente il giudice del grado precedente ha ravvisato stalking in questo tipo di condotta "persecutoria e ossessionante portata avanti dall'indagato tramite Facebook". Paolo D. dovrà sborsare anche mille euro in favore della cassa delle ammende.
Non solo su Facebook, il cyberstalking è presente in tutti i social network maggiormente utilizzati e nei blog personali, rappresentando circa il 15% dei casi di stalking trattati dagli sportelli anti-stalking dell'Adoc - dichiara Carlo Pileri, Presidente dell'Adoc - la Cassazione ha giustamente e finalmente riconosciuto come fattispecie di reato di stalking la condotta persecutoria e assillante operata via web. L'Adoc già da tempo sta trattando casi del genere, che sono purtroppo un fenomeno in aumento, nell'ultimo anno è stato registrato un incremento del 5% di condotte persecutorie e assillanti operate in questo modo. Un caso molto grave di stalking sui social network è rappresentato dalla creazione di pagine false, in questo caso le opinioni espresse o le foto condivise dal falso proprietario potrebbero provocare un forte disagio sociale alla vittima, tanto da sfociare in stress, ansia o depressione.
Non solo social network e blog, altre forme diffuse di stalking telematico sono rappresentate dalla posta elettronica, mezzo utilizzato soprattutto per insulti e diffamazioni e che concerne il 25% dei casi di stalking, e dal furto d'identità o di personalità (20% dei casi), che può avere conseguenze gravi anche sul piano economico, o l'essere sommersi da valanghe di comunicazioni commerciali. L’Osservatorio Nazionale dello Stalking, ha svolto un sondaggio su un campione di 600 persone, 50% uomini e 50% donne, fra i 18 e i 60 anni, in tutte le regioni italiane. Impressionanti i risultati: «Nella Regione Lombardia, per esempio, il fenomeno dello stalking riguarda circa il 19% sulla popolazione, dato che sale al 21% a Milano». Le persone molestate sono per il 75-80% donne. Per prenotare un incontro presso lo sportello gli interessati possono chiamare il numero unico nazionale 06.44.24.65.73 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19.
Fonti: http://www.adnkronos.com/IGN/ - http://www.helpconsumatori.it/ - http://milano.corriere.it/
Molestare via email non è reato
Le e-mail offensive non sono molestie perchè la legge non prevede il fatto come reato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 24510 del 30 giugno 2010, ha annullato con formula piena la condanna inflitta a un 41enne di Cassino che aveva inviato ad una collega «un messaggio contenente apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale del convivente». Per la Suprema Corte, questa modalità di comunicazione non è invasiva, a differenza del telefono. Da qui l'annullamento della condanna.
In otto pagine di motivazioni, riporta il sito Cassazione.net, la prima sezione penale ha spiegato che «la molestia commessa col mezzo epistolare della posta elettronica, anche se idonea a ledere la tranquillità privata della persona destinataria, non è punibile ai sensi dell’articolo 660 del codice penale, non potendo i messaggi inviati tramite e-mail essere assimilati a quelli telefonici, in quanto il destinatario di questi ultimi è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario».
Secondo la Cassazione, dunque, un messaggio anche sgradito inviato con queste modalità tramite missiva o posta elettronica «non comporta nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario». Insomma in questo modo non c'è nessuna intrusione diretta cosa che non si può dire se lo sfogo viene fatto tramite telefono «proprio per il carattere invasivo nella comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi se non disattivando l'apparecchio telefonico, con seguente lesione, in tale evenienza della propria libertà di comunicazione costituzionalmente garantita».
Ricordiamo invece che il Web-stalking è equiparabile allo stalking: chiunque minaccia o disturba qualunque persona fino al punto di provocare un cambiamento del suo stile di vita rischia il carcere fino a quattro anni. E se le molestie riguardano donne in stato di gravidanza o sono molestie ripetute nonostante gli ammonimenti, la pena e’ aumentata. Carcere per piu’ lungo tempo anche quando si tratta di molestie tra le mura domestiche.
Fonte: La Stampa/L'Espresso.it
Tag: Sentenze
In otto pagine di motivazioni, riporta il sito Cassazione.net, la prima sezione penale ha spiegato che «la molestia commessa col mezzo epistolare della posta elettronica, anche se idonea a ledere la tranquillità privata della persona destinataria, non è punibile ai sensi dell’articolo 660 del codice penale, non potendo i messaggi inviati tramite e-mail essere assimilati a quelli telefonici, in quanto il destinatario di questi ultimi è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario».
Secondo la Cassazione, dunque, un messaggio anche sgradito inviato con queste modalità tramite missiva o posta elettronica «non comporta nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario». Insomma in questo modo non c'è nessuna intrusione diretta cosa che non si può dire se lo sfogo viene fatto tramite telefono «proprio per il carattere invasivo nella comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi se non disattivando l'apparecchio telefonico, con seguente lesione, in tale evenienza della propria libertà di comunicazione costituzionalmente garantita».
Ricordiamo invece che il Web-stalking è equiparabile allo stalking: chiunque minaccia o disturba qualunque persona fino al punto di provocare un cambiamento del suo stile di vita rischia il carcere fino a quattro anni. E se le molestie riguardano donne in stato di gravidanza o sono molestie ripetute nonostante gli ammonimenti, la pena e’ aumentata. Carcere per piu’ lungo tempo anche quando si tratta di molestie tra le mura domestiche.
Fonte: La Stampa/L'Espresso.it
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Messaggi offensivi su Facebook: scatta la condanna al risarcimento del danno
Facebook è il luogo frequentato da milioni di persone di ogni genere ed età. Spesso si creano situazioni incresciose che possono sfociare in insulti e offese anche gravi. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. E’ tenuto al risarcimento del danno colui che lede la reputazione, l’onore o il decoro di una persona mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network “Facebook”.
Lo ha deciso il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, con la sentenza 2 marzo 2010, che è stata la prima in Italia, a trattare di uno dei siti di condivisione più popolari al mondo. In particolare la recente sentenza ha visto il Tribunale civile di Monza condannare un soggetto al pagamento di Euro 15.000,00 (oltre spese legali) per aver leso la reputazione, l’onore e il decoro di una persona mediante l’invio di un messaggio tramite il social network “Facebook”.
Tribunale di Monza
Sezione IV Civile
Sentenza 2 marzo 2010, n. 770
Repubblica ItalianaIn nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione IV Civile
Il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, in persona del magistrato dott. PIERO CALABRO’
in funzione di Giudice Unico
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al RG n.4456/09, promossa con atto di citazione notificato in data 12.3.2009
da
F. B., rappresentata e difesa dagli avvocati M.Costantin e R.Mandelli, presso lo studio dei quali in Meda largo Europa n.7 ha eletto domicilio.....………...........................................................PARTE ATTRICE
contro
T. P., rappresentato e difeso dagli avvocati S.Paganessi, G.Violini e C.Dehò, presso lo studio della quale in Monza via Magellano n.38 ha eletto domicilio.............................................
PARTE CONVENUTA
Oggetto della causa : risarcimento danni da fatto illecito
All’udienza del 22.12.2009 i procuratori delle parti precisavano le
CONCLUSIONI
come da n.3 fogli vistati dal G.U. ed allegati al processo verbale
Il caso.
Tizia, portatrice di una particolare tipologia di strabismo, definita “esotropia congenita”, conosce Caio, tramite “Facebook”, con il quale incomincia una vera e propria relazione sentimentale. Il ragazzo, evidentemente assillato dalle continue e pressanti attenzioni della donna, decide di inviare a quest’ultima, sempre mediante l’utilizzo del social network in questione, un messaggio, ben visibile da altri utenti, con il quale, oltre ad intimarle di cessare ogni rapporto con il medesimo, non solo infieriva sull’aspetto fisico della giovane, ma rendeva palesi determinati gusti sessuali di quest’ultima, ledendo, in tal modo, la reputazione, l’onore ed il decoro della ragazza. Per tale motivo, Caia decide di adire le vie legali, chiedendo al magistrato il risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione subita.
Facebook consente agli utenti di fruire di alcuni servizi tra i quali l’invio e la ricezione di messaggi, fino alla possibilità di scrivere sulla bacheca di altri amici, decidendo di impostare diversi livelli di condivisione di tali informazioni. E’ evidente di come gli utenti del social network siano consapevoli del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate in rete, anche indipendentemente dal loro consenso. E’ quello che accade mediante lo strumento del “tagging”, il quale permette al soggetto “taggato” di copiare fotografie, video e messaggi pubblicati all’interno delle bacheche o profili altrui.
Come rilevato dal Tribunale di Monza, sebbene il sito offra ai soggetti iscritti grandi possibilità di relazionarsi con gli altri, molti sono i rischi delle “potenziali esondazioni dei contenuti che vi si inseriscono”, contenuti il più delle volte sottratti alla disponibilità dell’autore per effetto della procedura appena accennata. L’istituto del danno non patrimoniale è, probabilmente, quello che più di ogni altro, negli ultimi anni ha visto un progressivo innalzamento dell’attenzione da parte della giurisprudenza, in particolare di legittimità.
Sul punto, il Tribunale di Monza, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità, precisa come nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive – tra i vari pregiudizi non patrimoniali – un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento” (Cass. Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26975).
Secondo il giudice territoriale, nella specie deve essere affermata la risarcibilità del danno morale soggettivo, quest’ultimo inteso come “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, ovvero come insieme delle sofferenze inflitte alla danneggiata dall’evento dannoso, del tutto indipendentemente dalla rilevanza penalistica del fatto. Rilevanza che, secondo il giudice, si potrebbe ravvisare nel fatto sussumibile nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 594 (ingiuria) e, soprattutto all’art. 595 (diffamazione) c.p. «alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe ad ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging». A questa pagina trovate la sentenza completa. Fonte: Altalex
Account di posta elettronica sotto falso nome, ora si rischia carcere
Commette un reato chi crea una falsa identità su internet. Uno dei casi più frequenti di abuso delle enormi possibilità di comunicazione offerte dalla Rete, su cui da tempo ci si interroga per individuare forme adeguate di protezione per utenti e no. Tanto più urgenti con la diffusione su larga scala del commercio elettronico.
La Cassazione, sentenza n. 46674 della Quinta sezione penale ha confermato la condanna ricevuta per sostituzione d'identità da un uomo che aveva creato un account di posta elettronica utilizzando il nominativo di una propria conoscente con l'obiettivo di provocarle un danno. Utilizzando l'indirizzo mail, l'uomo aveva poi allacciato rapporti con utenti della rete spacciandosi per la ragazza. Che a sua volta aveva poco dopo iniziato a ricevere telefonate con proposte di incontri a scopo sessuale.
La Cassazione, respingendo il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato e confermando la pronuncia della Corte d'appello, ha chiarito che l'articolo del Codice penale a tutela dell'identità (il n. 494, che, tra l'altro, prevede un massimo di pena sino a un anno e impedisce di fatto l'effettuazione dell'arresto nei confronti del sospetto) ha come obiettivo anche la protezione della fede pubblica degli utenti che, nel caso, credono di entrare in relazione con una persona diversa da quella reale.
Pubblica fede che può essere sorpresa da inganni e raggiri relativi alla vera identità di una persona, identità da intendere in senso ampio come comprendente anche, per esempio, i suoi attribuiti sociali. «E siccome - spiega la Corte - si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome».
A nulla sono valse le obiezioni della difesa che aveva invece puntato sull'assoluta ordinarietà della condotta incriminata, sottolineando come sia possibile per chiunque attivare un account di posta elettronica con un nominativo diverso dal proprio, anche di pura fantasia. È vero ed assolutamente pacifico, replica la Corte. Ma il punto non è questo. A essere ingannato, infatti, non è tanto il server che fornisce il servizio di posta elettronica, quanto piuttosto la comunità della rete.
Che si è trovata ad avere a che fare con una persona differente da quella prevista. Come pure, priva di fondamento è, per la Cassazione, l'osservazione, sempre formulata dalla difesa che «il contatto non avviene sull'intuitus personae, ma con riferimento alle prospettate attitudini dell'inserzionista». Non è indifferente, precisa la sentenza, per l'interlocutore che il rapporto descritto nel messaggio sia offerto da un soggetto che non è quello che appare. Per di più, nel caso affrontato, di sesso diverso.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Permalink: http://bit.ly/r5fWpL
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