Ancora troppo spesso la sicurezza informatica fa le spese di un “toto probabilità” decisamente inadeguato in risposta al panorama delle attuali minacce informatiche. Se non proteggere i dati è un reato, chi propone software gestionali dovrebbe integrare soluzioni per l’integrità dei dati nella propria offerta, attivandosi in un ambito dell’information technology, quello della sicurezza IT, che, vista la creatività degli hacker, non conosce crisi. Con cinque milioni di euro l'importo delle sanzioni applicate dal Garante privacy e riscosse dall’erario nel solo secondo semestre dell’anno 2014 segna un incremento di quasi un milione rispetto al 2013, circa il 20 percento in più.
Per proteggersi dalle minacce è utile informarsi sui rischi che si corrono e possedere nozioni di base sulle misure d'adottare.
Visualizzazione post con etichetta Decreti Legge. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Decreti Legge. Mostra tutti i post
G Data: non proteggere i dati sensibili da attacchi informatici è reato
Ancora troppo spesso la sicurezza informatica fa le spese di un “toto probabilità” decisamente inadeguato in risposta al panorama delle attuali minacce informatiche. Se non proteggere i dati è un reato, chi propone software gestionali dovrebbe integrare soluzioni per l’integrità dei dati nella propria offerta, attivandosi in un ambito dell’information technology, quello della sicurezza IT, che, vista la creatività degli hacker, non conosce crisi. Con cinque milioni di euro l'importo delle sanzioni applicate dal Garante privacy e riscosse dall’erario nel solo secondo semestre dell’anno 2014 segna un incremento di quasi un milione rispetto al 2013, circa il 20 percento in più.
Etichette:
Arresti,
Aziende,
Botnet,
Codice Privacy,
Cybercrimine,
Data breach,
Decreti Legge,
E-commerce,
ERP,
G Data,
Garante Privacy,
Guardia di Finanza,
Malware,
Privacy,
Privacy officer,
Terrorismo
Lesione del diritto d'immagine, istruzioni per l'uso corretto su Internet
Per diritto all’immagine si intende, un diritto della persona a che la propria immagine non venga, divulgata, esposta o comunque pubblicata, senza il suo consenso e fuori dai casi previsti dalla legge. Il diritto d'immagine, trova un suo espresso riconoscimento, nell'art. 10 del codice civile che stabilisce l'obbligo del consenso del soggetto la cui immagine sia pubblicata e, in ogni caso, che la pubblicazione non ne offenda decoro e reputazione. Il fondamento costituzionale di tutela del diritto d'immagine è, invece, l'art. 2 della Costituzione che rappresenta, poi, il fondamento di tutela di tutti i diritti della personalità.
In caso di pubblicazione dell'immagine al di fuori delle ipotesi legittimanti, al soggetto leso spetta il risarcimento del danno e quello alla cessazione del fatto lesivo. Questa, una definizione un po’ approssimativa di tale Diritto che merita un maggiore impegno interpretativo. Il Diritto all’immagine rientra nella categoria dei diritti della persona, visti come Diritti assoluti e riceventi una tutela giuridica ai sensi dell’art. 2043 C.C. Questa norma prevede una esposizione al risarcimento del danno a carico del soggetto che con un fatto doloso o colposo rechi ad altri un danno ingiusto.
Questa disposizione normativa ha posto una tutela generalizzata a una categoria di diritti problematica, a causa della sua inerenza agli aspetti interiori della persona e non patrimoniali. Il diritto all’immagine è disciplinato dall’art. 10 c.c. il quale dispone: qualora l’immagine della persona o dei genitori,del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei suoi congiunti, l’Autorità Giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso salvo il risarcimento del danno.
Dalla lettera della norma rileva un primo aspetto, particolarmente significativo; sembrerebbe che la pubblicazione dell’immagine o la sua esposizione sia possibile, liberamente fino a dove la legge lo consenta, ma questa prima lettura va opportunamente integrata con gli articoli 96 e 97 della L.633/’41, i quali si pongono tra loro nei termini di regola – eccezione. L’art.96 L. 633/’41 stabilisce che sia necessario il consenso del soggetto, la cui immagine venga esposta, riprodotta o messa in commercio e ammette la revoca del consenso da parte del soggetto interessato, introducendo così la principio del "consenso" che si integra con l’art. 10 c.c.
L’art. 97 L. 633/’41 dispone, che si possa prescindere dal consenso, nei casi in cui ciò sia giustificato da motivi di, notorietà del personaggio ritratto, o dall’ufficio pubblico ricoperto, o dalla necessità di, giustizia, polizia, scopi scientifici, didattici, culturali, o quando la riproduzione sia collegata a fatti o avvenimenti, cerimonia di interesse pubblico o svoltosi in pubblico. La ratio giustificatrice della norma è chiara: in questi casi l’eccezione alla regola del consenso è motivata da esigenze superiori rispetto alla tutela del Diritto all’immagine, aventi parimenti fondamento nella Costituzione, ma considerato il principio del "bilanciamento degli interessi" in queste ipotesi prevalgono.
La divulgazione di immagini raffiguranti personaggi pubblici, mostrano aspetti problematici soprattutto con riguardo alla tutela della "privacy", quando si trascende in raffigurazioni che poco o nulla hanno a che vedere con la dimensione pubblica del personaggio celebre e che guardano ad aspetti privati e intimi del soggetto ritratto. Secondo alcuni autori, la tutela della "pricacy" dovrebbe soccombere rispetto al diritto di cronaca, ogni qualvolta il personaggio famoso è a conoscenza che i luoghi da lui frequentati lo espongono a "fotoreporter", che ne captano e pubblicano fatti attinenti la vita privata dei vip (cd. Paparazzi).
Ritornando ai problemi interpretativi posti dall’articolo 10 c.c. si evidenzia un ulteriore limite alla possibilità di divulgazione di immagine altrui, e cioè il rispetto del decoro e della reputazione del personaggio ritratto; entrambi i valori trovano riconoscimento costituzionale nell’art. 41 Cost., ed attengono alla dignità della persona, anche se la reputazione ha connotati obiettivi, in quanto si sostanzia nell’opinione di cui il soggetto gode nella società. Con riferimento, poi, alla questione dell'ammontare del risarcimento dovuto in caso di violazione del diritto d'immagine, la giurisprudenza ha fatto ricorso al criterio del prezzo del consenso o a quello equitativo di cui all'art. 2056 cc.
Si riporta, di seguto, un brano della recente sentenza della Cassazione civile sez. III del 16 maggio 2008 n. 12433 che, con riferimento alla questione del risarcimento del danno per violazione dei diritti d'immagine connessi alla pubblicazione non consentita su mezzi di comunicazione di foto ha osservato come il risarcimento debba essere commisurato sulla base del presumibile prezzo del consenso e, ove questo manchi o sia di difficile accertamento, sulla base di una valutazione equitativa che tenga, però, conto degli utili conseguiti dal soggetto che commette l'illecito.
"Il risarcimento dei danni patrimoniali consiste, pertanto, nel ritrasferire quei vantaggi dall'autore dell'illecito al titolare del diritto, e ad essi va commisurata l'entità della liquidazione (c.d. prezzo del consenso alla pubblicazione), se del caso determinandone l'importo in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c.. Il principio non solo è stato più volte applicato dalla giurisprudenza di merito citata dal ricorrente, e talvolta anche da questa Corte (così, implicitamente, Cass. civ., Sez. 1^, 1^ dicembre 2004 n. 22513), ma è stato anche recepito nelle leggi, tramite la modificazione introdotta dal D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 5, alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 128, sulla protezione del diritto di autore, il cui comma 2, oggi dispone che il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dei diritti di utilizzazione economica deve essere quantificato ".... ai sensi dell'art. 2056 c.c., comma 2 anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto......sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto".
Il nuovo testo dell'art. 128, non era in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa, ma recepisce un criterio interpretativo elaborato e più volte applicato anche in precedenza, di cui conferma la validità. E' indubbio che la quantificazione dei danni con riferimento al prezzo del consenso può risultare in molti casi tutt'altro che agevole: in particolare, qualora il soggetto leso non sia persona nota, alla cui immagine possa essere attribuito un valore economico oggettivamente determinabile. La liquidazione va compiuta, in tal caso, ai sensi dell'art. 2056 c.c., "con riferimento agli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito, in relazione alla diffusione del mezzo su cui la pubblicazione è avvenuta, alle finalità (pubblicitarie o d'altro genere) che esso intendeva perseguire, e ad ogni altra circostanza rilevante allo scopo". Fonte: Diritto.it
Decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2009, in vigore dal 25 febbraio 2009.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all’introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una più efficace disciplina dell’espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonchè ad un più articolato controllo del territorio;
Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù, per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee; E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell’espulsione e controllo del territorio
Art. 1.
Modifiche al codice penale
1.All’articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) è sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;
b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis; ». 2. Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 275, comma 3, le parole: «all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonchè in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;
b) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale; ».
Art. 3.
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;
b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».
Art. 4.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».
Art. 5.
Esecuzione dell’espulsione
1. Al comma 5 dell’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l’espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6.
Piano straordinario di controllo del territorio
1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’interno e dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell’adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all’entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulla quota di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell’interno e nel limite di 3 milioni di euro per l’anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
5. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
Capo II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 7.
Modifiche al codice penale
1. Dopo l’articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».
Art. 8.
Ammonimento
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
v 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.
Art. 9.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. «Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
b) all’articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»; c) al comma 5-bis dell’articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell’articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».
Art. 10.
Modifica all’articolo 342-ter del codice civile
1. All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
Art. 11.
Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori
1. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
Art. 12.
v Numero verde
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonchè di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 13.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l’anno 2009, in euro 87.064.000 per l’anno 2010, in euro 51.467.950 per l’anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall’anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l’anno 2009, euro 83.000.000 per l’anno 2010, euro 21.050.000 per l’anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l’anno 2009, 64.796.000 euro per l’anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;
b) quanto a 3.580.000 euro per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;
c) quanto a 18.688.000 euro per l’anno 2010, 3.453.950 euro per l’anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 5, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Per le finalità di cui all’articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 febbraio 2009
Category: Decreti Legge
lunedì 8 marzo 2010 at 02.47
Iscriviti a:
Post (Atom)
