Lesione del diritto d'immagine, istruzioni per l'uso corretto su Internet


Per diritto all’immagine si intende, un diritto della persona a che la propria immagine non venga, divulgata, esposta o comunque pubblicata, senza il suo consenso e fuori dai casi previsti dalla legge. Il diritto d'immagine, trova un suo espresso riconoscimento, nell'art. 10 del codice civile che stabilisce l'obbligo del consenso del soggetto la cui immagine sia pubblicata e, in ogni caso, che la pubblicazione non ne offenda decoro e reputazione. Il fondamento costituzionale di tutela del diritto d'immagine è, invece, l'art. 2 della Costituzione che rappresenta, poi, il fondamento di tutela di tutti i diritti della personalità. 

In caso di pubblicazione dell'immagine al di fuori delle ipotesi legittimanti, al soggetto leso spetta il risarcimento del danno e quello alla cessazione del fatto lesivo. Questa, una definizione un po’ approssimativa di tale Diritto che merita un maggiore impegno interpretativo. Il Diritto all’immagine rientra nella categoria dei diritti della persona, visti come Diritti assoluti e riceventi una tutela giuridica ai sensi dell’art. 2043 C.C. Questa norma prevede una esposizione al risarcimento del danno a carico del soggetto che con un fatto doloso o colposo rechi ad altri un danno ingiusto. 

Questa disposizione normativa ha posto una tutela generalizzata a una categoria di diritti problematica, a causa della sua inerenza agli aspetti interiori della persona e non patrimoniali. Il diritto all’immagine è disciplinato dall’art. 10 c.c. il quale dispone: qualora l’immagine della persona o dei genitori,del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei suoi congiunti, l’Autorità Giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso salvo il risarcimento del danno. 

Dalla lettera della norma rileva un primo aspetto, particolarmente significativo; sembrerebbe che la pubblicazione dell’immagine o la sua esposizione sia possibile, liberamente fino a dove la legge lo consenta, ma questa prima lettura va opportunamente integrata con gli articoli 96 e 97 della L.633/’41, i quali si pongono tra loro nei termini di regola – eccezione. L’art.96 L. 633/’41 stabilisce che sia necessario il consenso del soggetto, la cui immagine venga esposta, riprodotta o messa in commercio e ammette la revoca del consenso da parte del soggetto interessato, introducendo così la principio del "consenso" che si integra con l’art. 10 c.c. 

L’art. 97 L. 633/’41 dispone, che si possa prescindere dal consenso, nei casi in cui ciò sia giustificato da motivi di, notorietà del personaggio ritratto, o dall’ufficio pubblico ricoperto, o dalla necessità di, giustizia, polizia, scopi scientifici, didattici, culturali, o quando la riproduzione sia collegata a fatti o avvenimenti, cerimonia di interesse pubblico o svoltosi in pubblico. La ratio giustificatrice della norma è chiara: in questi casi l’eccezione alla regola del consenso è motivata da esigenze superiori rispetto alla tutela del Diritto all’immagine, aventi parimenti fondamento nella Costituzione, ma considerato il principio del "bilanciamento degli interessi" in queste ipotesi prevalgono. 

La divulgazione di immagini raffiguranti personaggi pubblici, mostrano aspetti problematici soprattutto con riguardo alla tutela della "privacy", quando si trascende in raffigurazioni che poco o nulla hanno a che vedere con la dimensione pubblica del personaggio celebre e che guardano ad aspetti privati e intimi del soggetto ritratto. Secondo alcuni autori, la tutela della "pricacy" dovrebbe soccombere rispetto al diritto di cronaca, ogni qualvolta il personaggio famoso è a conoscenza che i luoghi da lui frequentati lo espongono a "fotoreporter", che ne captano e pubblicano fatti attinenti la vita privata dei vip (cd. Paparazzi). 

Ritornando ai problemi interpretativi posti dall’articolo 10 c.c. si evidenzia un ulteriore limite alla possibilità di divulgazione di immagine altrui, e cioè il rispetto del decoro e della reputazione del personaggio ritratto; entrambi i valori trovano riconoscimento costituzionale nell’art. 41 Cost., ed attengono alla dignità della persona, anche se la reputazione ha connotati obiettivi, in quanto si sostanzia nell’opinione di cui il soggetto gode nella società. Con riferimento, poi, alla questione dell'ammontare del risarcimento dovuto in caso di violazione del diritto d'immagine, la giurisprudenza ha fatto ricorso al criterio del prezzo del consenso o a quello equitativo di cui all'art. 2056 cc. 

Si riporta, di seguto, un brano della recente sentenza della Cassazione civile sez. III del 16 maggio 2008 n. 12433 che, con riferimento alla questione del risarcimento del danno per violazione dei diritti d'immagine connessi alla pubblicazione non consentita su mezzi di comunicazione di foto ha osservato come il risarcimento debba essere commisurato sulla base del presumibile prezzo del consenso e, ove questo manchi o sia di difficile accertamento, sulla base di una valutazione equitativa che tenga, però, conto degli utili conseguiti dal soggetto che commette l'illecito. 

"Il risarcimento dei danni patrimoniali consiste, pertanto, nel ritrasferire quei vantaggi dall'autore dell'illecito al titolare del diritto, e ad essi va commisurata l'entità della liquidazione (c.d. prezzo del consenso alla pubblicazione), se del caso determinandone l'importo in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c.. Il principio non solo è stato più volte applicato dalla giurisprudenza di merito citata dal ricorrente, e talvolta anche da questa Corte (così, implicitamente, Cass. civ., Sez. 1^, 1^ dicembre 2004 n. 22513), ma è stato anche recepito nelle leggi, tramite la modificazione introdotta dal D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 5, alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 128, sulla protezione del diritto di autore, il cui comma 2, oggi dispone che il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dei diritti di utilizzazione economica deve essere quantificato ".... ai sensi dell'art. 2056 c.c., comma 2 anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto......sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto". 

Il nuovo testo dell'art. 128, non era in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa, ma recepisce un criterio interpretativo elaborato e più volte applicato anche in precedenza, di cui conferma la validità. E' indubbio che la quantificazione dei danni con riferimento al prezzo del consenso può risultare in molti casi tutt'altro che agevole: in particolare, qualora il soggetto leso non sia persona nota, alla cui immagine possa essere attribuito un valore economico oggettivamente determinabile. La liquidazione va compiuta, in tal caso, ai sensi dell'art. 2056 c.c., "con riferimento agli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito, in relazione alla diffusione del mezzo su cui la pubblicazione è avvenuta, alle finalità (pubblicitarie o d'altro genere) che esso intendeva perseguire, e ad ogni altra circostanza rilevante allo scopo". Fonte: Diritto.it

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