Spam: prima condanna in Italia per trattamento dati personali


L'amministratore delegato e il direttore finanziario di Buongiorno sono stati condannati alla pena sospensiva di nove mesi di reclusione per trattamento illecito di dati personali. E' quanto si legge in una nota della società attiva nel mobile entertainment, che fa riferimento ad una notizia di stampa. L'AD Andrea Casalini e il direttore finanziario Carlo Frigato sono stati condannati sulla base di una denuncia, presentata nel 2004, da Clever, titolare della newsletter 'Fuorissimo'.

La settima sezione penale del tribunale di Milano ha condannato a 9 mesi di reclusione due rappresentanti della società di telecomunicazioni Buongiorno Vitaminic spa accusati di spamming pubblicitario. Erano stati denunciati dal gestore del sito di barzellette Fuorissimo.com, Gianluca Castamagna, in qualità di legittimo detentore dei 457.058 indirizzi email di utenti iscritti alla sua newletter che sarebbero stati clonati dalla società quotata in borsa. Buongiorno Vitaminic aveva inviato email a 180mila degli iscritti a Fuorissimo, dopo che nel 2004 Costamagna aveva disattivato il servizio. 

Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero Francesco Cajani, nel 2001 Costamagna aveva stipulato un contratto con la spa per la gestione del database della sua newsletter chiamata «Fuorissimo day». Si trattava di messaggi di posta elettronica dal contenuto umoristico da inviare, a cadenza bisettimanale, agli utenti che si erano iscritti attraverso il sito. I due responsabili della società però, come riportato nella richiesta di rinvio a giudizio, anche dopo la risoluzione del contratto con il gestore del sito, avevano continuato a «recapitare» al «39% degli iscritti alla lista Fuorissimo», ossia circa 180mila utenti, «altre newsletter non richieste (in particolare quella denominata "What's new", che pubblicizzava le novità dei servizi di Buongiorno Vitaminic»). 

Di qui la denuncia presentata da Castamagna, assistito dagli avvocati Alessia Sorgato del foro di Milano e Marco Cuniberti del foro di Mondivì, secondo i quali «un indirizzo email è un dato personale protetto da privacy e per utilizzarlo ci vuole il consenso informato, espresso e libero». La lista degli indirizzi «rubati» era poi stata trovata dagli investigatori nel portatile di un dipendente della società convocato in Procura per un interrogatorio. 


La sentenza è stata emessa Giovedì scorso dal giudice della settima sezione penale che ha condannato l'amministratore delegato della spa Andrea Casalini e il responsabile del trattamento dei dati informatici Carlo Giuseppe Frigato per trattamento illecito di dati personali, ma li ha assolti da quello di frode informatica con la formula «perché il fatto non sussiste». Il giudice ha concesso loro le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. 

Si tratta della prima condanna per attività di questo tipo. «Buongiorno S.p.A. - fanno sapere dalla società - prende atto della decisione del Tribunale, pur sottolineando che le accuse mosse da Clever (cadute in parte già nel corso delle indagini) sono state tutte ritenute infondate e che l'ipotizzato trattamento illecito dei dati appare fondato su una diversa lettura del rapporto contrattuale in essere all'epoca tra Buongiorno e Clever, piuttosto che su una accertata attività dolosa da parte dei manager di Buongiorno i quali, per questa ragione, preannunciano l'intenzione di proporre appello». 

Va detto che Buongiorno Vitaminic anche negli anni passati ha affrontato polemiche per l'accusa di spam, anche se finora mai si era arrivati a una sentenza penale. È del 2005, per esempio, un provvedimento del Garante della Privacy che condannava l'azienda a risarcire utenti, per e-mail non richieste. Nel 2006 ha vietato invece a Buongiorno «ogni ulteriore trattamento illecito dei dati di utenti» registrati ad alcuni servizi internet. Lo spamming è a tutti gli effetti vietato per legge, poiché viola il Codice in materia di protezione dei dati personali. È possibile invece inviare messaggi di tipo informativo o pubblicitario se i destinatari sono stati preventivamente informati e hanno manifestato espressamente il loro consenso.

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