Visualizzazione post con etichetta Note legali. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Note legali. Mostra tutti i post

Social network: "consapevolezza fa rima con riservatezza"



Facebook, Youtube, MySpace, Netlog, Linkedin, Viadeo, Twitter sono soltanto i nomi di alcune delle più note piattaforme di social network, un fenomeno socio-tecnologico che, nonostante presentino molteplici rischi, continuano a riscuotere un grande successo. Peraltro gli stessi sono considerati particolarmente interessanti dai cultori della privacy perché i seguaci dei social network abbandonano volontariamente le proprie informazioni su internet con tutti i pericoli che ne derivano. Naturalmente i Garanti per la protezione dei dati personali, non solo europei, si sono interessati a questo fenomeno.

Prevenire il furto d'identità sui social network e tutelare la privacy degli utenti


In termini strettamente legali, il furto d'identità è il reato che viene commesso quando qualcuno usa l'identità di un'altra persona per una qualsiasi attività con valore legale (la sottoscrizione di un contratto per esempio). Nei social network in particolare e in Internet più in generale questo fenomeno ha trovato un terreno fertilissimo. Per iscriversi a un social network basta infatti un indirizzo di posta elettronica ed è molto semplice fingere di avere una mail come pinco.pallino@hotmail.it.

Lesione del diritto d'immagine, istruzioni per l'uso corretto su Internet


Per diritto all’immagine si intende, un diritto della persona a che la propria immagine non venga, divulgata, esposta o comunque pubblicata, senza il suo consenso e fuori dai casi previsti dalla legge. Il diritto d'immagine, trova un suo espresso riconoscimento, nell'art. 10 del codice civile che stabilisce l'obbligo del consenso del soggetto la cui immagine sia pubblicata e, in ogni caso, che la pubblicazione non ne offenda decoro e reputazione. Il fondamento costituzionale di tutela del diritto d'immagine è, invece, l'art. 2 della Costituzione che rappresenta, poi, il fondamento di tutela di tutti i diritti della personalità. 

In caso di pubblicazione dell'immagine al di fuori delle ipotesi legittimanti, al soggetto leso spetta il risarcimento del danno e quello alla cessazione del fatto lesivo. Questa, una definizione un po’ approssimativa di tale Diritto che merita un maggiore impegno interpretativo. Il Diritto all’immagine rientra nella categoria dei diritti della persona, visti come Diritti assoluti e riceventi una tutela giuridica ai sensi dell’art. 2043 C.C. Questa norma prevede una esposizione al risarcimento del danno a carico del soggetto che con un fatto doloso o colposo rechi ad altri un danno ingiusto. 

Questa disposizione normativa ha posto una tutela generalizzata a una categoria di diritti problematica, a causa della sua inerenza agli aspetti interiori della persona e non patrimoniali. Il diritto all’immagine è disciplinato dall’art. 10 c.c. il quale dispone: qualora l’immagine della persona o dei genitori,del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei suoi congiunti, l’Autorità Giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso salvo il risarcimento del danno. 

Dalla lettera della norma rileva un primo aspetto, particolarmente significativo; sembrerebbe che la pubblicazione dell’immagine o la sua esposizione sia possibile, liberamente fino a dove la legge lo consenta, ma questa prima lettura va opportunamente integrata con gli articoli 96 e 97 della L.633/’41, i quali si pongono tra loro nei termini di regola – eccezione. L’art.96 L. 633/’41 stabilisce che sia necessario il consenso del soggetto, la cui immagine venga esposta, riprodotta o messa in commercio e ammette la revoca del consenso da parte del soggetto interessato, introducendo così la principio del "consenso" che si integra con l’art. 10 c.c. 

L’art. 97 L. 633/’41 dispone, che si possa prescindere dal consenso, nei casi in cui ciò sia giustificato da motivi di, notorietà del personaggio ritratto, o dall’ufficio pubblico ricoperto, o dalla necessità di, giustizia, polizia, scopi scientifici, didattici, culturali, o quando la riproduzione sia collegata a fatti o avvenimenti, cerimonia di interesse pubblico o svoltosi in pubblico. La ratio giustificatrice della norma è chiara: in questi casi l’eccezione alla regola del consenso è motivata da esigenze superiori rispetto alla tutela del Diritto all’immagine, aventi parimenti fondamento nella Costituzione, ma considerato il principio del "bilanciamento degli interessi" in queste ipotesi prevalgono. 

La divulgazione di immagini raffiguranti personaggi pubblici, mostrano aspetti problematici soprattutto con riguardo alla tutela della "privacy", quando si trascende in raffigurazioni che poco o nulla hanno a che vedere con la dimensione pubblica del personaggio celebre e che guardano ad aspetti privati e intimi del soggetto ritratto. Secondo alcuni autori, la tutela della "pricacy" dovrebbe soccombere rispetto al diritto di cronaca, ogni qualvolta il personaggio famoso è a conoscenza che i luoghi da lui frequentati lo espongono a "fotoreporter", che ne captano e pubblicano fatti attinenti la vita privata dei vip (cd. Paparazzi). 

Ritornando ai problemi interpretativi posti dall’articolo 10 c.c. si evidenzia un ulteriore limite alla possibilità di divulgazione di immagine altrui, e cioè il rispetto del decoro e della reputazione del personaggio ritratto; entrambi i valori trovano riconoscimento costituzionale nell’art. 41 Cost., ed attengono alla dignità della persona, anche se la reputazione ha connotati obiettivi, in quanto si sostanzia nell’opinione di cui il soggetto gode nella società. Con riferimento, poi, alla questione dell'ammontare del risarcimento dovuto in caso di violazione del diritto d'immagine, la giurisprudenza ha fatto ricorso al criterio del prezzo del consenso o a quello equitativo di cui all'art. 2056 cc. 

Si riporta, di seguto, un brano della recente sentenza della Cassazione civile sez. III del 16 maggio 2008 n. 12433 che, con riferimento alla questione del risarcimento del danno per violazione dei diritti d'immagine connessi alla pubblicazione non consentita su mezzi di comunicazione di foto ha osservato come il risarcimento debba essere commisurato sulla base del presumibile prezzo del consenso e, ove questo manchi o sia di difficile accertamento, sulla base di una valutazione equitativa che tenga, però, conto degli utili conseguiti dal soggetto che commette l'illecito. 

"Il risarcimento dei danni patrimoniali consiste, pertanto, nel ritrasferire quei vantaggi dall'autore dell'illecito al titolare del diritto, e ad essi va commisurata l'entità della liquidazione (c.d. prezzo del consenso alla pubblicazione), se del caso determinandone l'importo in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c.. Il principio non solo è stato più volte applicato dalla giurisprudenza di merito citata dal ricorrente, e talvolta anche da questa Corte (così, implicitamente, Cass. civ., Sez. 1^, 1^ dicembre 2004 n. 22513), ma è stato anche recepito nelle leggi, tramite la modificazione introdotta dal D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 5, alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 128, sulla protezione del diritto di autore, il cui comma 2, oggi dispone che il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dei diritti di utilizzazione economica deve essere quantificato ".... ai sensi dell'art. 2056 c.c., comma 2 anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto......sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto". 

Il nuovo testo dell'art. 128, non era in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa, ma recepisce un criterio interpretativo elaborato e più volte applicato anche in precedenza, di cui conferma la validità. E' indubbio che la quantificazione dei danni con riferimento al prezzo del consenso può risultare in molti casi tutt'altro che agevole: in particolare, qualora il soggetto leso non sia persona nota, alla cui immagine possa essere attribuito un valore economico oggettivamente determinabile. La liquidazione va compiuta, in tal caso, ai sensi dell'art. 2056 c.c., "con riferimento agli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito, in relazione alla diffusione del mezzo su cui la pubblicazione è avvenuta, alle finalità (pubblicitarie o d'altro genere) che esso intendeva perseguire, e ad ogni altra circostanza rilevante allo scopo". Fonte: Diritto.it

Messaggi offensivi su Facebook: scatta la condanna al risarcimento del danno


Facebook è il luogo frequentato da milioni di persone di ogni genere ed età. Spesso si creano situazioni incresciose che possono sfociare in insulti e offese anche gravi. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. E’ tenuto al risarcimento del danno colui che lede la reputazione, l’onore o il decoro di una persona mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network “Facebook”. 

Lo ha deciso il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, con la sentenza 2 marzo 2010, che è stata la prima in Italia, a trattare di uno dei siti di condivisione più popolari al mondo. In particolare la recente sentenza ha visto il Tribunale civile di Monza condannare un soggetto al pagamento di Euro 15.000,00 (oltre spese legali) per aver leso la reputazione, l’onore e il decoro di una persona mediante l’invio di un messaggio tramite il social network “Facebook”.

Tribunale di Monza
Sezione IV Civile
Sentenza 2 marzo 2010, n. 770
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione IV Civile
Il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, in persona del magistrato dott. PIERO CALABRO’
in funzione di Giudice Unico
ha pronunziato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al RG n.4456/09, promossa con atto di citazione notificato in data 12.3.2009
da
F. B., rappresentata e difesa dagli avvocati M.Costantin e R.Mandelli, presso lo studio dei quali in Meda largo Europa n.7 ha eletto domicilio.....………...........................................................
PARTE ATTRICE
contro
T. P., rappresentato e difeso dagli avvocati S.Paganessi, G.Violini e C.Dehò, presso lo studio della quale in Monza via Magellano n.38 ha eletto domicilio.............................................
PARTE CONVENUTA

Oggetto della causa : risarcimento danni da fatto illecito
All’udienza del 22.12.2009 i procuratori delle parti precisavano le
CONCLUSIONI
come da n.3 fogli vistati dal G.U. ed allegati al processo verbale

Il caso.
Tizia, portatrice di una particolare tipologia di strabismo, definita “esotropia congenita”, conosce Caio, tramite “Facebook”, con il quale incomincia una vera e propria relazione sentimentale. Il ragazzo, evidentemente assillato dalle continue e pressanti attenzioni della donna, decide di inviare a quest’ultima, sempre mediante l’utilizzo del social network in questione, un messaggio, ben visibile da altri utenti, con il quale, oltre ad intimarle di cessare ogni rapporto con il medesimo, non solo infieriva sull’aspetto fisico della giovane, ma rendeva palesi determinati gusti sessuali di quest’ultima, ledendo, in tal modo, la reputazione, l’onore ed il decoro della ragazza. Per tale motivo, Caia decide di adire le vie legali, chiedendo al magistrato il risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione subita.

Facebook consente agli utenti di fruire di alcuni servizi tra i quali l’invio e la ricezione di messaggi, fino alla possibilità di scrivere sulla bacheca di altri amici, decidendo di impostare diversi livelli di condivisione di tali informazioni. E’ evidente di come gli utenti del social network siano consapevoli del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate in rete, anche indipendentemente dal loro consenso. E’ quello che accade mediante lo strumento del “tagging”, il quale permette al soggetto “taggato” di copiare fotografie, video e messaggi pubblicati all’interno delle bacheche o profili altrui.

Come rilevato dal Tribunale di Monza, sebbene il sito offra ai soggetti iscritti grandi possibilità di relazionarsi con gli altri, molti sono i rischi delle “potenziali esondazioni dei contenuti che vi si inseriscono”, contenuti il più delle volte sottratti alla disponibilità dell’autore per effetto della procedura appena accennata. L’istituto del danno non patrimoniale è, probabilmente, quello che più di ogni altro, negli ultimi anni ha visto un progressivo innalzamento dell’attenzione da parte della giurisprudenza, in particolare di legittimità. 

Sul punto, il Tribunale di Monza, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità, precisa come nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive – tra i vari pregiudizi non patrimoniali – un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento” (Cass. Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26975). 

Secondo il giudice territoriale, nella specie deve essere affermata la risarcibilità del danno morale soggettivo, quest’ultimo inteso come “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, ovvero come insieme delle sofferenze inflitte alla danneggiata dall’evento dannoso, del tutto indipendentemente dalla rilevanza penalistica del fatto. Rilevanza che, secondo il giudice, si potrebbe ravvisare nel fatto sussumibile nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 594 (ingiuria) e, soprattutto all’art. 595 (diffamazione) c.p. «alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe ad ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging». A questa pagina trovate la sentenza completa. Fonte: Altalex

Internet non è una zona franca, nuova proposta di legge presentata in Senato


E' il concetto che in queste settimane ci viene ricordato dai politici e dagli operatori del settore. Spesso si pensa che il Web sia il luogo delle libertà assolute. Invece non è così. Istituzione del reato di istigazione ed apologia dei delitti contro la vita e l’incolumità della persona, con l'aggravante per coloro che utilizzano telefono, Internet e social network. Si intitola così una proposta di legge presentata in Senato, che prevede da un minimo di 3 ad un massimo di 12 anni per «chiunque, comunicando con più persone in qualsiasi forma, istiga a commettere uno o più tra i delitti contro la vita e l’incolumità della persona, per il solo fatto dell'istigazione».

Falso profilo su Facebook: reato penale, ad esempio se danneggia reputazione


La rivoluzione di Facebook ha creato una serie di duplicati digitali: i famosi fake o falsi profili. Sostituirsi sui social network ad una persona reale, creando un falso profilo è punibile civilmente e penalmente. Per questa tipologia di reato la legge prevede la reclusione fino ad un anno ed è possibile procedere d'ufficio. 

Se l'autore danneggia l'immagine d'un personaggio pubblico, per esempio, pubblicando frasi offensive che possono ledere la reputazione della persona, si può configurare anche il reato di diffamazione aggravata. 

Il risarcimento, in questo caso, può raggiungere cifre considerevoli da valutare in relazione all'episodio specifico. Sfuggire all'individuazione della polizia postale non è facile. Chi si iscrive a facebook, anche se non rende pubblici i propri dati, lascia comunque una traccia di sé. Per esempio attraverso l'indirizzo mail con cui si effettua la registrazione e dal quale possono partire le indagini. 

Se l'autore non ha usato particolari strumenti di anonimato, risalire alla sua identità, dunque, può risultare alquanto semplice. Se, invece, l'autore utilizza server collocati all'estero, nei quali sono assenti validi accordi o prassi di cooperazione, l'identificazione può diventare molto più complicata.

Via: Il Sole 24 Ore