Facebook: anteprima del profilo e diritto d'immagine

La rete sociale più famosa al mondo è spesso accusata di non proteggere a dovere i dati personali degli iscritti. In realtà, per difendere in maniera adeguata la privacy degli utenti basta qualche regolazione. Il problema della rete sociale è che mischia la sfera professionale con quella privata, i contatti di lavoro con i nomi di familiari e amici. Per evitare di condividere tutto con tutti, bisogna imparare le regole della privacy. Facebook offre sistemi per limitare l'accesso all'account di ciascuno e alle informazioni personali (foto e dati sensibili), ma bisogna far comunque molta attenzione a ciò che si pubblica. Non bisogna lamentarsi di vedere la propria vita privata esposta in Rete e poi pubblicare foto che la ritraggono. Infine, non dimenticate che il vostro profilo può essere consultato da un futuro datore di lavoro pertanto, tanto per cominciare, rispettate qualche regola detta del buonsenso. Poi, impostate le opzioni di riservatezza per regolare l'accesso ai vostri dati, sebbene non sia la soluzione definitiva.
Dalle regole d'uso di Facebook, ecco cosa troviamo riguardo alla riservatezza dei dati: "Nonostante ti consentiamo di impostare le opzioni sulla privacy in modo da limitare l'accesso alle tue informazioni, ti preghiamo di tenere presente che non esistono misure di sicurezza perfette e impenetrabili. Non siamo in grado di controllare le azioni degli altri utenti con cui condividi le tue informazioni. Non possiamo garantire che le tue informazioni saranno visualizzate solo da persone autorizzate. Allo stesso modo, non possiamo assicurare che le informazioni che condividi su Facebook non diventeranno di dominio pubblico".
E' possibile controllare ciò che vedono gli altri utenti nel vostro profilo, per essere sicuri che non accedano a più di quanto sono autorizzati. Una semplice operazione permette di visualizzare la pagina vista da questo o quel contatto. Così sapete chi ha o non ha un accesso limitato. Andate su Impostazioni sulla privacy e cliccate su Informazioni del profilo. Cliccate sul pulsante Anteprima del mio profilo. Inserite ora nel campo testo in alto il nome di un amico per vedere come lui visualizza il profilo.
Siete voi a decidere chi può consultare il vostro profilo, cambiando i parametri di riservatezza. Le possibilità vanno da "Tutti" a "Solo amici" o "Personalizza".
Un membro tecnicamente può pubblicare una foto o un video senza la vostra autorizzazione, anche se, teoricamente, dovrebbe chiedervela (in base alle regole del diritto d'immagine). Potete essere "taggati" (cioè identificati) da un amico in una foto o in un video. In tal caso, potete limitare l'accesso a queste immagini modificando i parametri o chiedere a chi ha pubblicato la foto di toglierla.
Il diritto d’immagine fa parte dei cosiddetti diritti della persona ed è cosa diversa dai diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, anche per chi non lavora nei settori dei media, della comunicazione e delle arti in genere il diritto d’immagine non è da sottovalutare, ma da conoscere. Inoltre, l’immagine è uno dei vostri dati personali ed è tutelato anche dalla disciplina della privacy. Sono molte le occasioni in cui assume rilevanza il diritto d’immagine.
Quando ad esempio si valuta se e come utilizzare una fotografia, non solo si deve considerare il diritto di chi ha scattato la fotografia, ma anche quello della persona o delle persone che sono ritratte nella fotografia. Allo stesso modo, se si vuole realizzare un video o delle fotografie, riprendendo delle persone, va considerato se e come si possono riprendere le immagini di queste persone. Prima di esporre, riprodurre o mettere in giro il ritratto di una persona è necessario seguire il principio generale che stabilisce di ottenere il consenso della persona ritratta. In alcuni casi non è necessario acquisire il consenso della persona ritratta per poter esporre, riprodurre o fare un uso commerciale del ritratto:
  • quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà della persona ritratta,
  • quando il ritratto viene riprodotto per fini scientifici, didattici o culturali,
  • quando il ritratto si riferisce a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico,
  • per fini di giustizia e di polizia.
Al di là di quanto si è detto sin qui, esiste un limite generale all’uso dell’immagine di una persona: tale uso non deve ledere l’onore, la reputazione o il decoro della persona di cui si utilizza l’immagine.
Via: Diritto Civile
Tags: Facebook Privacy, Sicurezza Facebook, Sicurezza Web, Note legali,

Sality, il virus che blocca l'antivirus


Gli esperti di Kaspersky Lab hanno rilevato una nuova variante di Sality.aa, che è attualmente tra i virus polimorfi più popolari. Sality.aa ha mutato circa un anno fa ed il suo cambiamento non è stato del tutto radicale. Tuttavia, negli ultimi due anni, questo virus è rimasto nella top five dei programmi dannosi rilevati più frequentemente sui computer degli utenti. Sality, una volta avviata l'infezione, tenta di arrestare ogni processo che potrebbe ostacolarlo. Sality è un virus complesso che include keylogger e funzioni di backdoor. Sality col suo eseguibile, elimina i file associati ai software di sicurezza, tra cui antivirus e firewall. 

Poi esegue un modulo di keylogging, che raccoglie informazioni di sistema e di rete, i nomi di accesso utente e password, ruba informazioni riservate memorizzate in specifici file e manda infine tutti questi dati ad un indirizzo di posta elettronica predefinito. Sality può anche aprire una porta sul retro (backdoor) che fornirà l'accesso dei malintenzionati al computer infetto. L'intruso potrà così controllare il sistema e rubare ulteriori informazioni sensibili.

Nella nuova variante, Sality.ag contiene fondamentalmente nuovo algoritmo di decrittazione e una serie di funzioni avanzate. Secondo Kaspersky Lab, la nuova variante ha tutte le possibilità di sostituire la versione precedente Sality.aa e rischia di diventare molto popolare. Una volta all'interno di un sistema, la prima cosa che fà Sality.ag è quella di installare una DLL e un driver per filtrare il traffico internet. La DLL viene utilizzata per respingere qualsiasi tipo di software di sicurezza e firewall. Di seguito è riportato uno screenshot della DLL scomposta. Esso contiene le linee che dimostrano che il virus ha la capacità di resistere a software per la sicurezza: "avast! Self Protection "," NOD32krn "," Avira AntiVir Premium "," DRWEBSCD ", ecc.


Sality utilizza uno dei modi più semplici per spegnere un antivirus: esso tenta di chiudere tutte le finestre e terminare tutti i processi con i nomi associati ai prodotti di sicurezza. Termina inoltre TaskManager e UAC, e si carica su "System\CurrentControlSet\Control\SafeBoot" in modo da far partire il proprio driver anche in modalità provvisoria. Il driver crea un dispositivo chiamato "amsint32" e comunica con "\Device\IPFILTERDRIVER", il filtro dei pacchetti IP-driver, in modo che possa filtrare tutto il traffico Internet. Nel momento in cui prende il controllo, il virus stabilisce una connessione con un server remoto e continua ad operare come backdoor ricevendo qualsiasi tipo di comando da tale server. Allo stesso tempo, il corpo principale del virus crea degli oggetti di sincronizzazione per lanciare i file infetti "uxJLpe1m" e "Ap1mutx7". Vengono inoltre scaricati i dati di servizio del virus dai seguenti URL:
  • http://sagocugenc.sa.funpic.de/images/*****.gif http://www.eleonuccorini.com/images/*****.gif
  • http://www.cityofangelsmagazine.com/images/*****.gif
  • http://www.21yybuyukanadolu.com/images/*****.gif
  • http://yucelcavdar.com/*****.gif
  • http://www.luster-adv.com/gallery/Fusion/images/*****.gif
Dopo aver finito tutti i download, Sality tenterà di stabilire una connessione remota a un server e continuerà le  operazioni come una regolare backdoor, eseguendo tutti i comandi che riceve dallo stesso server. La tecnica di infezione impiegata resta simile a quella utilizzata per Sality.aa, la variante precedente che utilizza l'algoritmo RC4. Consigliamo per la sua rimozione un tool specifico o Malwarebytes.

Messaggi offensivi su Facebook: scatta la condanna al risarcimento del danno


Facebook è il luogo frequentato da milioni di persone di ogni genere ed età. Spesso si creano situazioni incresciose che possono sfociare in insulti e offese anche gravi. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. E’ tenuto al risarcimento del danno colui che lede la reputazione, l’onore o il decoro di una persona mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network “Facebook”. 

Lo ha deciso il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, con la sentenza 2 marzo 2010, che è stata la prima in Italia, a trattare di uno dei siti di condivisione più popolari al mondo. In particolare la recente sentenza ha visto il Tribunale civile di Monza condannare un soggetto al pagamento di Euro 15.000,00 (oltre spese legali) per aver leso la reputazione, l’onore e il decoro di una persona mediante l’invio di un messaggio tramite il social network “Facebook”.

Tribunale di Monza
Sezione IV Civile
Sentenza 2 marzo 2010, n. 770
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione IV Civile
Il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, in persona del magistrato dott. PIERO CALABRO’
in funzione di Giudice Unico
ha pronunziato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al RG n.4456/09, promossa con atto di citazione notificato in data 12.3.2009
da
F. B., rappresentata e difesa dagli avvocati M.Costantin e R.Mandelli, presso lo studio dei quali in Meda largo Europa n.7 ha eletto domicilio.....………...........................................................
PARTE ATTRICE
contro
T. P., rappresentato e difeso dagli avvocati S.Paganessi, G.Violini e C.Dehò, presso lo studio della quale in Monza via Magellano n.38 ha eletto domicilio.............................................
PARTE CONVENUTA

Oggetto della causa : risarcimento danni da fatto illecito
All’udienza del 22.12.2009 i procuratori delle parti precisavano le
CONCLUSIONI
come da n.3 fogli vistati dal G.U. ed allegati al processo verbale

Il caso.
Tizia, portatrice di una particolare tipologia di strabismo, definita “esotropia congenita”, conosce Caio, tramite “Facebook”, con il quale incomincia una vera e propria relazione sentimentale. Il ragazzo, evidentemente assillato dalle continue e pressanti attenzioni della donna, decide di inviare a quest’ultima, sempre mediante l’utilizzo del social network in questione, un messaggio, ben visibile da altri utenti, con il quale, oltre ad intimarle di cessare ogni rapporto con il medesimo, non solo infieriva sull’aspetto fisico della giovane, ma rendeva palesi determinati gusti sessuali di quest’ultima, ledendo, in tal modo, la reputazione, l’onore ed il decoro della ragazza. Per tale motivo, Caia decide di adire le vie legali, chiedendo al magistrato il risarcimento del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale, conseguente alla lesione subita.

Facebook consente agli utenti di fruire di alcuni servizi tra i quali l’invio e la ricezione di messaggi, fino alla possibilità di scrivere sulla bacheca di altri amici, decidendo di impostare diversi livelli di condivisione di tali informazioni. E’ evidente di come gli utenti del social network siano consapevoli del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate in rete, anche indipendentemente dal loro consenso. E’ quello che accade mediante lo strumento del “tagging”, il quale permette al soggetto “taggato” di copiare fotografie, video e messaggi pubblicati all’interno delle bacheche o profili altrui.

Come rilevato dal Tribunale di Monza, sebbene il sito offra ai soggetti iscritti grandi possibilità di relazionarsi con gli altri, molti sono i rischi delle “potenziali esondazioni dei contenuti che vi si inseriscono”, contenuti il più delle volte sottratti alla disponibilità dell’autore per effetto della procedura appena accennata. L’istituto del danno non patrimoniale è, probabilmente, quello che più di ogni altro, negli ultimi anni ha visto un progressivo innalzamento dell’attenzione da parte della giurisprudenza, in particolare di legittimità. 

Sul punto, il Tribunale di Monza, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità, precisa come nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive – tra i vari pregiudizi non patrimoniali – un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento” (Cass. Sez. Un., sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26975). 

Secondo il giudice territoriale, nella specie deve essere affermata la risarcibilità del danno morale soggettivo, quest’ultimo inteso come “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, ovvero come insieme delle sofferenze inflitte alla danneggiata dall’evento dannoso, del tutto indipendentemente dalla rilevanza penalistica del fatto. Rilevanza che, secondo il giudice, si potrebbe ravvisare nel fatto sussumibile nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 594 (ingiuria) e, soprattutto all’art. 595 (diffamazione) c.p. «alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe ad ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging». A questa pagina trovate la sentenza completa. Fonte: Altalex