Cassazione: phishing non è reato di riciclaggio, sconfitta per contrasto


Mentre non si contano più ormai le truffe informatiche - in continua evoluzione vista la diffusione dei social network - la giustizia, sul piano del contrasto, fa un passo indietro: contribuire al trasferimento di denaro rubato online utilizzando il sistema del “phishing”, infatti, non è un reato. A stabilirlo la seconda sezione della Cassazione, che con la sentenza 25960 ha assolto due imprenditori palermitani, Vincenzo e Fabrizio Oliveri, padre e figlio di 64 e 32 anni, dall'accusa di riciclaggio. 

I due erano stati condannati sia dal Gup che in Corte d'appello, a Palermo, a un anno e quattro mesi di reclusione: poiche' il phishing rappresenta una fattispecie non contemplata dal nostro ordinamento giuridico, la sentenza del giudice Daniela Troja, del 21 aprile 2009, aveva rappresentato l'unico precedente giurisprudenziale di rilievo nei confronti dei tanti utenti della rete che partecipano al "gioco". Ora pero' la Suprema Corte ha stabilito che per integrare il reato di riciclaggio occorre il dolo e non basta la "colpa con previsione". 

Le condanne sono state cosi' annullate senza rinvio. Una mancanza che per il Codacons rappresenta “l’ennesima sconfitta nella già scarsa lotta al phishing”. “Ogni giorno - spiegano dall’associazione - milioni di utenti ricevono decine di mail contraffatte senza che nessuno riesca ad arrestare queste persone. Si tratta, infatti, di un fenomeno criminale in crescita. Rispetto a un fenomeno così vasto i processi fatti e i truffatori assicurati alla giustizia sono pochissimi”. Il phisher invia una mail che riprende nella grafica e nel contenuto un’istituzione conosciuta dalla vittima, come ad esempio la propria banca. 

Nella maggior parte dei casi si comunica un problema tecnico verificatosi con il proprio conto corrente oppure un’offerta in denaro e viene chiesta una verifica dei propri dati. Vengono così gettati milioni di “ami” nella rete nella speranza che qualcuno finisca per abboccare, a quel punto dal conto corrente online vengono rubate somme di denaro e depositate provvisoriamente in conti correnti messi a disposizione da alcuni utenti complici che si impegnano a ritrasmetterli dopo qualche giorno alle aziende indicate dai truffatori. 

I messaggi e i "contratti di lavoro" sono spesso in un italiano molto approssimativo, contengono condizioni improbabili ed e' davvero difficile prestargli fede: per questo il Gup Troja e la Corte d'appello non avevano creduto all' "ingenuita'" e alla buona fede degli Oliveri, che avevano per due volte trasmesso a utenti russi somme attorno ai 3.000 euro, di cui i due imputati ignoravano la provenienza, ma che erano state in realta' abusivamente prelevate dal conto di un'associazione sportiva di Bologna, la Ads Sport Insieme. 

Gli avvocati Vincenzo Giambruno e Alessandro Martorana hanno dimostrato che il contratto aveva le parvenze di una "cosa seria", dato che uno dei vettori era la Western Union, ma la Cassazione ha comunque ritenuto che di riciclaggio si possa parlare solo di fronte a un "atteggiamento doloso della volonta'", cioe' alla "consapevolezza concreta della provenienza da delitto del denaro transitato sui conti correnti". Una complicità favorita dal vuoto legislativo in materia e che molti hanno sfruttato offrendo un ponte legale ai truffatori. Un aiuto prezioso perché la maggior parte delle azioni illegali provengono da paesi dell’est Europa. Fonti: La Stampa | AGI


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