L’Arbitro Bancario e Finanziario ha decretato che un correntista che per sbaglio ha ceduto i propri dati di accesso al conto on line, dovrà essere risarcito dalla banca. La colpa dell’istituto bancario sarebbe quella di avere una concorrente responsabilità, non avendo predisposto adeguati sistemi di protezione a favore dei propri clienti.
Un caso di pirateria informatica si è risolto con un nuovo successo di Confconsumatori. Un consumatore, titolare di un conto corrente presso un intermediario finanziario, aveva effettuato un’operazione attraverso il servizio di home banking ed era rimasto vittima di un episodio di pirateria informatica. Riconosciuta in parte la responsabilità del consumatore, veniva però considerata anche la concorrente responsabilità dell’intermediario per non aver predisposto adeguati sistemi di protezione a favore dei propri clienti rispetto al rischio di truffe telematiche.
Un caso di pirateria informatica si è risolto con un nuovo successo di Confconsumatori. Un consumatore, titolare di un conto corrente presso un intermediario finanziario, aveva effettuato un’operazione attraverso il servizio di home banking ed era rimasto vittima di un episodio di pirateria informatica. Riconosciuta in parte la responsabilità del consumatore, veniva però considerata anche la concorrente responsabilità dell’intermediario per non aver predisposto adeguati sistemi di protezione a favore dei propri clienti rispetto al rischio di truffe telematiche.
Ne dà notizia l'associazione Confconsumatori in una nota. Il caso aveva visto coinvolto un titolare di conto corrente che, durante un’operazione effettuata tramite il servizio di home banking, aveva ingenuamente risposto ad un messaggio di posta elettronica che invitava il titolare del medesimo conto a fornire il proprio codice dispositivo. L’utente, immediatamente dopo l’operazione effettuata, si era accorto di non riuscire più ad entrare nel sito dell’Istituto di credito presso il quale aveva il proprio conto, scoprendo altresì come ignoti avessero prelevato dal suo conto una somma di denaro attraverso il codice dispositivo precedentemente fornito.
Nonostante la denuncia sporta alle autorità locali l’intermediario finanziario si era rifiutato di riconoscere alcun rimborso a favore del proprio cliente che si era così rivolto alla Confconsumatori e attraverso quest’ultima all’Arbitro Bancario Finanziario.
Attraverso il ricorso a quest’Autorità per la risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore bancario, il titolare del conto corrente, pur essendo stato riconosciuto in parte responsabile dell’accaduto per non avere diligentemente custodito il proprio codice d’accesso al servizio di home banking, si è però visto riconoscere il diritto ad un risarcimento per non essere stato adeguatamente informato dalla società della quale era cliente in merito ai rischi connessi alle operazioni bancarie effettuate in via telematica.
"Una decisione molto importante perché riconosce, accanto al dovere dell’utente di prestare sempre la massima diligenza nell’utilizzo dei propri codici di accesso al servizio di home banking, anche l’altrettanto fondamentale dovere di diligenza dell’intermediario finanziario nell’adozione di tutte le cautele necessarie per proteggere adeguatamente la clientela dal rischio sempre più frequente di truffe informatiche", commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma che ha assistito il truffato.
Non entriamo nel merito della vicenda se non dicendo che l’attenzione alle operazioni di phishing non è mai troppa: gli spammer si fanno sempre più abili e i messaggi di posta sempre più subdoli. Certo, le banche dovrebbero fare attenzione, ma anche gli utenti dovrebbero essere più solerti nel recepire l’inganno. Trovate la lettera dell'Arbitro Bancario Finanziario in formato . PDF cliccando QUI. Il servizio andato in onda su TV Parma lo potete vedere cliccando QUI.
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